Chi è e cosa fa il coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

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Coordinatore sicurezza

La sicurezza nei cantieri deve rimanere una priorità per tutte le imprese edili e artigiane coinvolte in progetti di costruzione e ristrutturazione. A stabilirlo sono diverse leggi e normative (su tutti il  Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, ovvero il dlgs 81/2008), finalizzate all’adozione di documenti ben precisi nonché all’istituzione di figure dedicate come il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE). Quest’ultimo assume un ruolo cruciale per garantire la regolarità dei lavori, coordinando, come suggerisce il nome, i numerosi attori che a vario titolo intervengono nel cantiere. Il CSE può essere tale in senso assoluto, cioè svolgere le sue mansioni solo come coordinatore esecutivo, o può fornire la sua esperienza anche in via preliminare, come Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). Esistono di conseguenza due figure preposte alla sicurezza:

1) Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP)

2) Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

Entrambi i ruoli possono essere ricoperti dallo stesso professionista, oppure, in alternativa, il committente o il responsabile dei lavori possono affidare il ruolo del CSP e del CSE a due professionisti distinti. Va da sé che in nessun caso il datore di lavoro delle imprese affidatarie o esecutrici, così come un loro dipendente o l’RSPP, possono essere nominati CSP o CSE.

DI CHE COSA SI OCCUPANO IN CONCRETO IL CSP E IL CSE

CSP e CSE svolgono una pluralità di compiti e attività. In generale possiamo dire che il CSP si occupa di redigere alcuni documenti fondamentali:

1) il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), documento nel quale viene progettata la sicurezza in cantiere

2) il fascicolo con le informazioni necessarie per una corretta politica di prevenzione e protezione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori (anche noto come Fascicolo Tecnico dell’Opera)

Il Piano operativo di Sicurezza  (POS) è invece un documento di competenza del datore di lavoro, da redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno (dal 2014 questo documento si compila con modello semplificato in autonomia). Da parte sua il CSE non deve produrre alcun documento, ma deve verificare che tutto ciò che è riportato nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel fascicolo informativo sia rispettato non solo in una prospettiva assoluta ma in relazione ai normali vincoli menzionati nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (verificando ad esempio la conformità del documento con i contenuti dei vari allegati del Testo Unico).

Le stesse attività affrontate dal CSP e dal CSE devono inoltre essere viste nella duplice ottica di attività preliminare e di attività periodiche. Fra le attività preliminari citiamo a titolo di esempio:

  • riunione preliminare di coordinamento, in cui vengono illustrati PSC, procedure di verifica, struttura del POS, ruolo e responsabilità del CSE…
  • verifica POS dell’appaltatore entro 30 giorni dall’aggiudicazione e in ogni caso prima dell’inizio dei lavori

Per quanto riguarda invece le attività periodiche, ricordiamo.

  • riunioni di coordinamento della sicurezza
  • sopralluoghi di sicurezza
  • aggiornamento e integrazione del PSC

REQUISITI DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Come abbiamo visto, il coordinatore della sicurezza NON può essere lo stesso datore di lavoro o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. L’incarico dovrà essere assegnato a una figura qualificata, e cioè a qualcuno in possesso:

  • di una laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.

 

  • di una laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, nonché attestazione, da parte i datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni

 

  • di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte dei datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

 

SANZIONI PER MANCATA NOMINA DEL CSE

Il datore di lavoro è responsabile della mancata nomina del CSE e può incorrere in sanzioni pecuniarie e penali se viene scoperto. Le sanzioni previste per mancata nomina del CSE sono:

  • arresto da 3 a 6 mesi

oppure

  • ammenda da 2.500 a 6.400 euro

Lo stesso CSE è a sua volta responsabile del corretto lavoro di controllo per il quale viene coinvolto. In caso di mancato adempimento degli obblighi previsti, il CSE rischia:

  • da 3 a 6 mesi di reclusione

oppure

  • ammenda da 1.000 a 6.400 euro

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