Guida etichettatura degli alimenti
Guida per l’ etichettatura degli alimenti
Con l’introduzione del Regolamento UE 1169/2011 in merito alle informazioni per l’etichettatura degli alimenti atto dovuto ai consumatori, sarà obbligatorio riportare alcune informazioni a partire dal 13 dicembre 2016.
Riportiamo di seguito una sintesi della normativa e una guida per la corretta etichettatura degli alimenti. Rimandiamo anche all’articolo sulle certificazioni di prodotto e della sicurezza alimentare, cosi come indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico e la comparazione sulle sanzioni amministrative con riferimento al D.LGS. 109/1992, e alcune figure come la fig.1 dove vengono riportate le informazioni obbligatorie e quelle facoltative.
- leggibilità per le informazioni obbligatorie etichetta alimenti: per poter migliorare la leggibilità delle informazioni riportate in etichetta la dimensione dei caratteri delle informazioni obbligatorie, deve essere minima fissata in 1,2 mm (eccetto confezioni che hanno una dimensione minore < 80 cm2 – solo in questo caso il carattere parte da un minimo 0,9 mm);
- soggetto responsabile: viene specificato l’operatore responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti ma anche quello di rispettare la normativa HACCP
-
etichetta nutrizionale: obbligatoria a partire dal 13 dicembre 2016 deve contenere il contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale
, espressi come quantità per 100g o per 100 ml. - modalità di indicazione degli allergeni: Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che può provocare allergie deve comparire nell’elenco degli ingredienti con riferimento chiaro alla nome della sostanza definita come allergene. L’allergene deve essere evidenziato con un carattere chiaramente distinto dagli altri, per grandezza, stile o colore di sfondo;
- nanomateriali : in presenza di nanomateriali questi ultimi vanno inseriti tra gli ingredienti ;
- non preimballati prodotti alimentari: per i prodotti alimentari venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo occorre riportare le indicazioni sugli ingredienti allergenici;
- indicazione di origine: già obbligatoria dal a aprile 2015, per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili;
- acquisti online: nel caso in cui il prodotto alimentare sia venduto a distanza, la maggior parte delle informazioni obbligatorie sull’etichetta deve essere fornita prima dell’acquisto;
- oli e grassi utilizzati: per l’indicazione “oli vegetali” o “grassi vegetali” viene superata in quanto tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato;
- altre prescrizioni: per prodotti scongelati, tagli di carne o pesce combinati ed ingredienti sostitutivi
Una strada per gestire in maniera ottimale sia la sicurezza alimentare che la tracciabilità dei prodotti nella filiera agroalimentare di qualità è sicuramente quella di istituire un sistema di gestione integrato qualità e sicurezza alimentare con riferimento alle norme ISO 9001:2015 , ISO 22000 e iso 22005 richiedi ora una consulenza gratuita.
CONCORDANZA TRA DISPOSIZIONI DEL REG. UE 1169/2011 E LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 109/1992
REG. 1169/2011 | D.LGS. 109/1992 | ||
ARTICOLI |
SINTESI DEL CONTENUTO |
ARTICOLI |
SANZIONE
applicabile al precetto confermato |
Art. 7 |
Pratiche leali di informazione |
Art. 2 Finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari |
Art. 18.1
da € 3.500,00 ad € 18.000,00 |
Art. 8, par. 4 |
Informazioni che accompagnano un alimento e responsabilità degli operatori del settore alimentare. | Art. 2 Finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari |
Art. 18.1
da € 3.500,00 ad € 18.000,00 |
Art. 8, par. 6 |
Responsabilità degli operatori del settore alimentare nella catena di trasmissione delle informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività. |
Art. 16 Vendita dei prodotti sfusi, c. 7 |
Art. 18.3
da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 8, par. 7 |
Indicazioni obbligatorie:
quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività; quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato. |
Art.14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati, c. da 5 a 7 |
Art. 18.2
da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
Art. 8, par.8 |
Responsabilità degli operatori del settore alimentare nella catena di trasmissione delle informazioni sugli alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività. |
Art. 17 Prodotti non destinati al consumatore |
Art. 18.3
da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 9, par. 1 |
Elenco delle indicazioni obbligatorie |
Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 1 |
Art. 18.2
da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
Art. 10 ed Allegato III |
Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti |
Allegato 2, Sezione II, che richiama gli artt. 4 e 5 Art. 6 Designazione degli aromi, c.3-quater |
Art. 18.3
da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Artt. 12 e 13 |
Messa a disposizione, posizionamento e presentazione delle informazioni obbligatorie |
Art. 14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati, c. 1 e 4 |
Art. 18.2 da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
Art. 14, par. 1, lettera b)
par. 2 |
Vendita a distanza. Alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati. | Art. 15 Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura |
Art. 18.3
da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 15 |
Requisiti linguistici |
Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 2 |
Art. 18.2
da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
Art. 17, parr. da 1 a 4 |
Denominazione dell’alimento |
Art. 4 Denominazione di vendita, c. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2 |
Art. 18.3
da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art.17, par. 5 e Allegato VI |
Disposizioni specifiche sulla denominazione dell’alimento e sulle indicazioni che la accompagnano. | Art. 4 Denominazione di vendita
c. 3 e 4 |
Art. 18.3
da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 18, par. 1 |
Elenco degli ingredienti |
Art. 5 Ingredienti c. 3 |
Art. 18.3
da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 18, par. 2 |
Designazione degli ingredienti |
Art. 5 Ingredienti, c. 2 Art. 4 Denominazione di vendita, c. 5-bis |
Art. 18.3
da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 18, par. 4 ed Allegato VII parti A, B, C, E | Prescrizioni tecniche che disciplinano l’applicazione dei paragrafi afferenti all’elenco e alla designazione degli ingredienti. |
Art. 5 Ingredienti |
Art. 18.3
da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 18, par. 4 Allegato VII, parte D |
Designazione degli aromi nell’elenco degli ingredienti |
Art. 6 Designazione degli aromi (ad esclusione del c.3-quater) |
Art. 18.3
da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 21 ed Allegato II |
Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze |
Art. 5 Ingredienti, c. 2- bis, 2-ter, 2-quater
e Allegato 2 sezione III |
Art. 18.3
da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 22 ed Allegato VIII |
Indicazione quantitativa degli ingredienti |
Art. 8. Ingrediente caratterizzante evidenziato |
Art. 18.3
da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 23 ed Allegato IX |
Quantità netta |
Art. 9. Quantità |
Art. 18.3
da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 24 ed Allegato X, punto 1 |
Termine minimo di conservazione |
Art. 10. Termine minimo di conservazione |
Art. 18.3
da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 24 ed Allegato X, punto 2 |
Data di scadenza |
Art. 10-bis. Data di scadenza |
Art. 18.2
da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
Art. 25 e Art. 27 |
Condizioni di conservazione o d’uso nonché istruzioni per l’uso, ove obbligatorie. |
Art. 3. Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 1, lettere i) e l) |
Art. 18.2
da € 1.600,00 ad € 9.500,00 |
Art. 26, par. 2, lettera a) |
Indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza nel caso in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. | Art. 2. Finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari, c. 1, lettera a) |
Art. 18.1
da € 3.500,00 ad € 18.000,00 |
Art. 28 ed Allegato XII |
Titolo alcolometrico |
Art. 12. Titolo alcolometrico |
Art. 18.3
da € 600,00 ad € 3.500,00 |
Art. 36 par. 2
|
Informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria. |
Art. 2. Finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari |
Art. 18.1
da € 3.500,00 ad € 18.000,00 |
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