Direttore dei lavori (DL): i compiti del responsabile
Direttore dei lavori (DL): i compiti del responsabile
Compiti, doveri, responsabilità. Il Direttore dei Lavori, abbreviato in DL, è una figura di rilievo nel contesto di un progetto edile: una figura con incarichi e compiti ben precisi, stabiliti dalla normativa italiana e nella fattispecie dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). La legge assegna al Direttore dei Lavori una serie di mansioni e responsabilità tali da garantire il cosiddetto “buon andamento” del cantiere pubblico o privato, nel rispetto della sicurezza della comunità, dell’ambiente e degli obblighi previsti dalle leggi vigenti. Sarà quindi il committente, una volta scelto il professionista in grado di ricoprire questo ruolo, a delegare in toto la supervisione dei lavori, delle irregolarità e di tutto ciò che gli compete. Per capire meglio in cosa consistono i compiti di un DL, vediamo nella seguente lista alcuni esempi concreti di mansioni e responsabilità.
- Il direttore dei lavori è tenuto a denunciare al comune di competenza l’apertura del cantiere (fanno eccezione alcune opere particolari per cui non è richiesta la denuncia)
- Il direttore dei lavori è tenuto a redigere il documento relativo allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL), o a controllare e approvare lo stesso documento se a redigerlo è l’impresa costruttrice
- Il direttore dei lavori è tenuto a rilasciare certificati di corretta posa in opera, di corretta esecuzione dei lavori e altri certificati richiesti dalla normativa
CONSEGUENZE DELLA MANCATA NOMINA DEL DL
La mancata nomina del DL da parte del committente comporta in caso di controllo l’arresto del committente stesso con eventuale reclusione tre a sei mesi o l’ammenda in denaro da € 2.500 a € 6.400. Attenzione perché il Direttore dei Lavori è un incarico obbligatorio in moltissimi scenari ma non in tutti: in alcune situazioni la nomina è facoltativa, a discrezione di chi è interessato a eseguire i lavori. Caso tipico sono i condomini, in cui la responsabilità del cantiere è bene venga affidata a un direttore incaricato e non ai singoli inquilini.
CONSEGUENZE DI ERRORI E OMISSIONI DA PARTE DEL DL
Ma cosa succede se, una volta nominato il Direttore dei Lavori, questi commette errori volontari oppure omissioni? Qualora la mancanza venga scoperta e segnalata, il direttore dei lavori può essere sospeso dal proprio incarico e successivamente processato a seconda della gravità dell’evento e del capo di imputazione. Ammettendo ad esempio che non siano stati richiesti i dovuti permessi di costruzione, il manufatto assumerà lo status di abuso edilizio e il DL verrà accusato di conseguenza per reato di abusivismo edilizio, anche se qui le ipotesi sul tipo di ammenda sono molteplici a causa di normative nazionali e regionali in conflitto le une con le altre.
Certo è che per affrontare con serenità la gestione di un cantiere edile, anche se piccolo e finalizzato alla mera ristrutturazione di un immobile, è sempre opportuno muoversi in largo anticipo e cercare un partner specializzato, in grado di fornire un servizio di consulenza e direzione lavori all’altezza delle aspettative. Se sei un’azienda o un’ente pubblico puoi rivolgerti ai nostri tecnici esperti e richiedere supporto immediato per la realizzazione dei tuoi propositi. Entra in contatto con il nostro team o trova l’info point locale più vicino a te, in tutta Italia isole comprese!
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