DUVRI e interferenze lavorative: Guida alla sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008

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DUVRI
Il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) va elaborato secondo la normativa vigente in Italia, principalmente disciplinata dall’articolo 26 del Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), nei casi in cui si verifichino situazioni di interferenza lavorativa. Ecco quando è obbligatorio elaborarlo, sulla base della normativa aggiornata al 12 marzo 2025:
Quando va elaborato il DUVRI

Il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro committente nei seguenti casi:

  1. Presenza di contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione: Quando un’azienda committente affida lavori, servizi o forniture a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi che operano all’interno dei propri luoghi di lavoro o in un ambiente sotto la sua disponibilità giuridica.
  2. Rischio da interferenze: Quando le attività dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi interferiscono con quelle già svolte dal committente nello stesso ambiente lavorativo. Per “interferenze” si intendono situazioni in cui la sovrapposizione temporale o spaziale delle attività può generare rischi aggiuntivi (es. sovrapposizione di lavorazioni, uso condiviso di spazi o attrezzature).
  3. Prima dell’avvio delle attività: Il DUVRI deve essere elaborato prima della stipula del contratto d’appalto o, comunque, prima che le attività appaltate abbiano inizio, per garantire che le misure di prevenzione e protezione siano definite e condivise in anticipo.

Eccezioni: quando NON va elaborato

La normativa prevede alcune situazioni in cui l’obbligo di redazione del DUVRI non si applica, come modificato dal Decreto Legge 69/2013 (convertito nella Legge 98/2013, noto come “Decreto del Fare”):
  1. Servizi di natura intellettuale: Ad esempio, consulenze legali, tecniche o professionali che non comportano rischi fisici interferenti.
  2. Mere forniture di materiali o attrezzature: Se l’attività si limita alla consegna di beni senza lavorazioni sul posto.
  3. Lavori o servizi di durata limitata: Quando la durata complessiva non supera i cinque uomini-giorno (calcolati come somma delle giornate lavorative di tutti i lavoratori coinvolti), a meno che non siano presenti rischi particolari, come:
    • Rischio incendio elevato.
    • Lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.
    • Presenza di agenti cancerogeni, mutageni, biologici, amianto o atmosfere esplosive.
    • Rischi elencati nell’Allegato XI del D.Lgs. 81/2008 (es. lavori in quota, rischio elettrico).
  4. Cantieri temporanei o mobili con PSC: Nei cantieri regolati dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, se è presente un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) redatto dal Coordinatore per la Sicurezza, il PSC sostituisce il DUVRI per le interferenze tra imprese edili. Tuttavia, se nel cantiere operano anche imprese non edili (es. fornitori o manutentori), potrebbe essere necessario un DUVRI per queste ultime.
  5. Settori a basso rischio con incaricato: Per attività a basso rischio infortunistico e di malattie professionali (definiti tramite decreti attuativi, come il DM 6 marzo 2013), il committente può nominare un incaricato per la cooperazione e il coordinamento in sostituzione del DUVRI, purché abbia formazione ed esperienza adeguate.

Tempistiche di elaborazione

  • Prima del contratto: Il DUVRI deve essere pronto e allegato al contratto d’appalto o d’opera, come previsto dall’art. 26, comma 3. Questo garantisce che l’appaltatore ne prenda visione e possa collaborare alla gestione dei rischi.
  • Aggiornamento continuo: Deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi o forniture, riflettendo eventuali modifiche nelle attività o nei rischi interferenti.

Considerazioni pratiche

  • Il DUVRI non è un documento statico: richiede la cooperazione tra il committente e l’appaltatore, che devono scambiarsi informazioni sui rischi specifici delle rispettive attività e concordare le misure di sicurezza.
  • Nei casi di appalti pubblici, il DUVRI è redatto dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa (es. il Responsabile Unico del Procedimento – RUP), come previsto dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), e deve includere la stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Esempi di interferenze per il DUVRI

Le interferenze lavorative, secondo il Decreto Legislativo 81/2008 (art. 26), si verificano quando le attività di un’impresa committente e di un’impresa appaltatrice (o di lavoratori autonomi) si sovrappongono temporalmente e/o spazialmente, generando rischi aggiuntivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti. Di seguito alcuni esempi concreti di interferenze che potrebbero richiedere la redazione del DUVRI:
1. Interferenze spaziali
  • Uso condiviso di aree di lavoro: Un’impresa di pulizie opera in un’officina mentre i tecnici stanno utilizzando macchinari pericolosi (es. torni o presse). Il rischio potrebbe essere lo scontro con attrezzature in movimento o l’inalazione di polveri generate dalle lavorazioni.
  • Sovrapposizione in spazi ristretti: In un magazzino, un’impresa di manutenzione sta riparando un impianto elettrico sullo stesso scaffale dove un’altra squadra sta movimentando merci con muletti. Il rischio è dato da cadute di materiali o collisioni.
  • Lavori su impianti condivisi: Un appaltatore esegue la manutenzione di un impianto di condizionamento mentre i dipendenti del committente utilizzano lo stesso impianto per la produzione, con rischi di folgorazione o malfunzionamenti.

2. Interferenze temporali

  • Attività simultanee: In un cantiere, un’impresa sta eseguendo scavi con escavatori nello stesso momento in cui un’altra squadra monta impalcature sopraelevate. Il rischio può essere la caduta di materiali o il ribaltamento di attrezzature.
  • Passaggio di consegne non coordinato: In una fabbrica, un’impresa esterna effettua la pulizia di un serbatoio chimico subito dopo che i dipendenti del committente hanno terminato di riempirlo, senza adeguata ventilazione o comunicazione. Il rischio è l’esposizione a vapori tossici.
  • Lavori notturni e diurni: Una squadra esterna ripara un tetto durante la notte mentre il giorno successivo i lavoratori del committente operano sotto la stessa area senza sapere che il tetto è stato lasciato parzialmente smontato, con rischio di caduta dall’alto.

3. Interferenze legate a risorse condivise

  • Uso di attrezzature comuni: Due imprese utilizzano lo stesso ponteggio o lo stesso montacarichi, senza coordinamento, con rischio di sovraccarico o cadute.
  • Accesso a vie di fuga condivise: Durante un intervento di verniciatura da parte di un appaltatore, le uscite di emergenza vengono ostruite mentre i lavoratori del committente continuano a operare, compromettendo la sicurezza in caso di evacuazione.
  • Condivisione di energia elettrica: Un’impresa esterna collega un proprio macchinario alla rete elettrica del committente senza verifica, causando sovraccarichi o corto circuiti mentre altri lavoratori usano lo stesso impianto.

4. Interferenze da attività specifiche

  • Lavori con fiamme libere: Un appaltatore esegue saldature in un’area dove i dipendenti del committente movimentano materiali infiammabili, con rischio di incendio o esplosione.
  • Produzione di polveri o fumi: Un’impresa sta levigando pavimenti in cemento mentre i lavoratori del committente operano nelle vicinanze senza protezioni, esponendosi a inalazione di polveri nocive.
  • Rumore elevato: Un appaltatore utilizza martelli pneumatici in un reparto dove i dipendenti del committente svolgono attività che richiedono concentrazione, aumentando il rischio di errori o danni uditivi.

5. Interferenze organizzative

  • Mancanza di coordinamento negli orari: Un’impresa di traslochi opera negli stessi corridoi dove i dipendenti del committente stanno svolgendo attività produttive, causando intralci o incidenti (es. urti con carrelli).
  • Accesso non controllato: Lavoratori autonomi entrano in un’area pericolosa (es. zona con rischio chimico) senza essere informati dei rischi specifici presenti a causa delle attività del committente.

Caratteristiche delle interferenze

Le interferenze si verificano quando:
  • Le attività avvengono nello stesso luogo o in prossimità.
  • Coinvolgono rischi che si sommano o si amplificano (es. rumore + sostanze chimiche).
  • Non c’è una chiara separazione temporale o spaziale tra le lavorazioni.

Gestione nel DUVRI

Per ciascun caso, il DUVRI deve identificare i rischi specifici derivanti dall’interferenza, indicare le misure di prevenzione (es. delimitazione aree, turni separati, dispositivi di protezione) e definire le modalità di cooperazione e coordinamento tra le parti. Ad esempio:
  • Per lavori simultanei: stabilire zone di esclusione o barriere.
  • Per risorse condivise: pianificare l’uso alternato o regolamentarlo con procedure chiare.
Questi esempi mostrano come le interferenze possano variare in base al contesto lavorativo, rendendo fondamentale un’analisi caso per caso da parte del datore di lavoro committente.
In sintesi, il DUVRI va elaborato ogni volta che si verificano interferenze tra attività diverse nello stesso luogo di lavoro, salvo le eccezioni sopra indicate, e deve essere predisposto prima dell’inizio delle attività appaltate, con obbligo di aggiornamento in itinere. Per una corretta applicazione, è consigliabile consultare un esperto in sicurezza sul lavoro, soprattutto in contesti complessi o con rischi specifici.
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Luigi Giliberti
Project Manager, HSE specialist, formatore e Dpo per la protezione dei dati. Supporta da vent'anni imprese ed enti pubblici di varie dimensioni.