Elenco dei dispositivi di protezione individuale e collettiva
La normativa dell’Unione Europea sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) è principalmente regolata dal Regolamento (UE) 2016/425, che stabilisce i requisiti per la progettazione, la fabbricazione e la commercializzazione dei DPI all’interno del mercato unico europeo. Ecco un riassunto delle principali caratteristiche di questa normativa:
Principali Aspetti del Regolamento (UE) 2016/425:
Ambito di Applicazione:
Si applica a qualsiasi DPI destinato a essere indossato o tenuto da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la salute o la sicurezza.
Classificazione dei DPI:
Categoria I: DPI di protezione contro rischi minimi (es. guanti da giardinaggio)
Categoria II: DPI di protezione contro rischi intermedi (es. occhiali protettivi)
Categoria III: DPI di protezione contro rischi mortali o gravi e irreversibili (es. maschere antigas)
Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (REHS):
I DPI devono soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza stabiliti nell’allegato II del Regolamento. Questi includono ergonomia, livelli di protezione, comfort, ecc.
Marcatura CE:
I DPI devono essere marcati con il marchio CE per poter essere messi sul mercato. La marcatura CE indica che il prodotto è conforme ai requisiti della normativa UE.
Conformità e Valutazione:
La conformità dei DPI alle norme è verificata attraverso:
Dichiarazione di conformità UE per Categoria I.
Valutazione da parte di un organismo notificato per Categorie II e III.
Notifica degli Organismi:
Gli organismi notificati, che valutano la conformità dei DPI di categoria II e III, devono essere notificati dagli Stati membri alla Commissione Europea.
Vigilanza del Mercato:
Gli Stati membri devono vigilare sulla conformità dei DPI distribuiti nel loro territorio, con la possibilità di prendere misure correttive o di ritiro dal mercato se necessario.
Informazione e Istruzioni:
I fabbricanti devono fornire istruzioni chiare, in una lingua facilmente comprensibile, riguardanti l’uso, la manutenzione e le limitazioni del DPI.
Tracciabilità:
I DPI devono essere rintracciabili attraverso numeri di serie, lotti o altre identificazioni per garantire la tracciabilità lungo tutta la catena di approvvigionamento.
Il Regolamento (UE) 2016/425 ha sostituito le direttive precedenti (Direttiva 89/686/CEE) con l’obiettivo di semplificare e modernizzare le regole per i DPI, garantendo al contempo un elevato livello di protezione per i lavoratori.
Di seguito troverai una tabella che elenca i principali dispositivi di protezione individuale (DPI) e quelli di protezione collettiva (DPC), insieme ai relativi riferimenti normativi:
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) |
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Tipo di Dispositivo | Dispositivo | Riferimenti Normativi |
Protezione della testa | Caschi, elmetti | D.Lgs. 81/2008, Art. 74-79; Regolamento (UE) 2016/425 |
Protezione degli occhi | Occhiali, visiere | D.Lgs. 81/2008, Art. 74-79; Regolamento (UE) 2016/425 |
Protezione dell’udito | Cuffie, tappi auricolari | D.Lgs. 81/2008, Art. 74-79 |
Protezione delle vie respiratorie | Maschere, respiratori | D.Lgs. 81/2008, Art. 74-79; Regolamento (UE) 2016/425 |
Protezione delle mani | Guanti | D.Lgs. 81/2008, Art. 74-79; Regolamento (UE) 2016/425 |
Protezione del corpo | Indumenti protettivi, giubbotti | D.Lgs. 81/2008, Art. 74-79 |
Protezione dei piedi | Scarpe antinfortunistiche | D.Lgs. 81/2008, Art. 74-79; Regolamento (UE) 2016/425 |
Protezione contro le cadute dall’alto | Imbracature, cinture di sicurezza | D.Lgs. 81/2008, Art. 111, 148 |
Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) |
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Protezione contro cadute – Parapetti, reti di sicurezza, ponteggi D.Lgs. 81/2008, Art. 15, 111, 148 | ||
Protezione chimica – Cappe di aspirazione, barriere D.Lgs. 81/2008, Art. 15, 111 | ||
Protezione antincendio – Porte tagliafuoco, rivelatori di incendio | D.Lgs. 81/2008, Art. 15, 111 | ||
Protezione ambientale – Sistemi di ventilazione D.Lgs. 81/2008, Art. 15 |